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Sez. 2, Sentenza n. 4895 del 05/04/2002 (Rv. 553537 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - REGOLAMENTI EDILIZI (INCIDENZA) | Operatività del criterio - Esclusione - Previsione regolamentare di una distanza minima dal confine - Rilevanza - Fondi separati da area appartenente a terzi - Obbligo del rispetto delle distanze - Sussistenza - Condizioni.
Stato
decisa il 2002-04-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/553537-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - REGOLAMENTI EDILIZI (INCIDENZA)

Allorquando lo strumento urbanistico stabilisca una determinata distanza "dal confine", il principio della prevenzione non opera, perché la distanza dal confine è assoluta e va rispettata anche se il fondo del vicino sia inedificato, e anche se i due fondi siano separati da un'area inedificata appartenente ad un terzo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)