Sez. 1, Sentenza n. 19397 del 28/09/2004 (Rv. 578408 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IMPUGNAZIONE DEI CREDITI AMMESSI | Disposizione ex art. 100 legge fall. - Rinvio all'art. 99 stessa legge - Portata applicativa - Conseguenze - Appello avverso la sentenza di rigetto dell'impugnazione - Soggezione al termine ridotto di quindici giorni.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IMPUGNAZIONE DEI CREDITI AMMESSI
In tema di procedimento di impugnazione di crediti ammessi al passivo fallimentare, la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 100 legge fall. (a mente del quale, per l'istruzione e la decisione delle impugnazioni si applicano le disposizioni dell'art. precedente e il giudizio deve essere riunito a quello sulle opposizioni) pone un rinvio che non è lecito limitare ad alcuni soltanto dei commi del precedente art. 99, atteso che il titolo della norma ("istruzione dell'opposizione e sentenza relativa") è sostanzialmente equivalente alla dizione "istruzione e decisione" ed è quindi logico arguirne che le due dizioni abbiano identica portata; ne consegue che anche l'appello, proposto avverso la sentenza di rigetto dell'impugnazione "ex" art. 100, è soggetto al termine ridotto di quindici giorni previsto dal comma quinto del precedente articolo.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Legge Falliment. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)