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Sez. L, Sentenza n. 2136 del 11/04/1981 (Rv. 412859 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITA E FONDI PREVIDENZIALI - CASSA MUTUA MALATTIE - INAM - IN GENERE - FUSIONE DELLE CASSE MUTUE AZIENDALI NELL'INAM - EFFETTI - CONSEGUENZE - GESTIONE DI FATTO DI UNA CASSA - VERSAMENTO DELL'ADDIZIONALE EX LEGGE N 692 DEL 1955 - OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO - PERSISTENZA - PASSIVITA DELL'INAM - SPESE EROGATE DAL DATORE DI LAVORO AI FINI DELLA GESTIONE DELLA CASSA - INCLUSIONE - DIRITTO DI RESTITUZIONE - FONDAMENTO.*
Stato
decisa il 1981-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/412859-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITA E FONDI PREVIDENZIALI - CASSA MUTUA MALATTIE - INAM - IN GENERE - FUSIONE DELLE CASSE MUTUE AZIENDALI NELL'INAM - EFFETTI - CONSEGUENZE - GESTIONE DI FATTO DI UNA CASSA - VERSAMENTO DELL'ADDIZIONALE EX LEGGE N 692 DEL 1955 - OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO - PERSISTENZA - PASSIVITA DELL'INAM - SPESE EROGATE DAL DATORE DI LAVORO AI FINI DELLA GESTIONE DELLA CASSA - INCLUSIONE - DIRITTO DI RESTITUZIONE - FONDAMENTO.*

Per effetto della fusione nell'INAM disposta dall'art 38 della legge 11 gennaio 1943 n 138, le casse mutue aziendali hanno cessato ope legis di essere autonomi soggetti di rapporti giuridici, essendo per volonta imperativa della legge loro succeduto lo stesso INAM in tutte le situazioni attive e passive, mentre la gestione di fatto, tollerata dall'istituto, dell'Assicurazione da parte delle casse mutue non vale ad impedire il prodursi dell'assorbimento, ma solo a far riguardare le casse medesime come organi interni dell'INAM. Ne consegue sia che la gestione di fatto di una cassa mutua aziendale non esonera il datore di lavoro dal versamento dell'addizionale dello 0, 40% di cui alla legge 4 agosto 1955 n 692, sia che tra le passivita nelle quali l'INAM succede rientrano anche le spese erogate dal predetto datore di lavoro ai fini della gestione della cassa, le quali non possono presumersi effettuate per spirito di liberalita o per consimili ragioni di politica aziendale e formano, pertanto, oggetto di un diritto di restituzione, che trova il suo titolo nel generale principio che e alla base degli artt 821 e 1149 cod civ e quindi, in definitiva, in un arricchimento senza causa (art 2041 cod civ), ben configurabile quando l'ente pubblico abbia implicitamente riconosciuto l'utilita dell'operato in questione, giovandosene. (V 3129/79, mass n 399477; (V 2853/78, mass n 392279; (V 1471/65).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 821, Cod. Civ. art. 1149, Cod. Civ. art. 2041, Legge 11/01/1943 num. 138 art. 38, Legge 04/08/1955 num. 692 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)