Sez. L, Sentenza n. 2853 del 07/06/1978 (Rv. 392279 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITA E FONDI PREVIDENZIALI - CASSA MUTUA MALATTIE - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - ASSISTENZA - IN GENERE - FUSIONE DELLE CASSE MUTUE NELL'INAM - CONTRIBUTO SUPPLEMENTARE SPETTANTE A QUESTO ISTITUTO - VERSAMENTO ALLE CASSE - EFFICACIA LIBERATORIA - LIMITI - DISPOSIZIONI CONTRARIE DELL'INAM - CONSEGUENZE - ASSISTENZA DELLA CASSA MUTUA NONOSTANTE DETTE DISPOSIZIONI - IRRILEVANZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITA E FONDI PREVIDENZIALI - CASSA MUTUA MALATTIE - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - ASSISTENZA - IN GENERE - FUSIONE DELLE CASSE MUTUE NELL'INAM - CONTRIBUTO SUPPLEMENTARE SPETTANTE A QUESTO ISTITUTO - VERSAMENTO ALLE CASSE - EFFICACIA LIBERATORIA - LIMITI - DISPOSIZIONI CONTRARIE DELL'INAM - CONSEGUENZE - ASSISTENZA DELLA CASSA MUTUA NONOSTANTE DETTE DISPOSIZIONI - IRRILEVANZA.*
Poiche a seguito della fusione nell'INAM degli enti contemplati all'art 38 della legge 11 gennaio 1943 n 138, questi ultimi devono considerarsi organi interni dell'istituto, il pagamento del contributo supplementare spettante all'INAM, effettuato agli enti predetti ha efficacia liberatoria nei confronti dell'istituto, tranne che nell'ipotesi in cui lo stesso abbia dato Disposizioni contrarie in correlazione all'intento di fornire direttamente l'assistenza di malattia ai lavoratori interessati. In quest'ultima ipotesi non rileva che la cassa mutua, od ente similare, abbia assistito i lavoratori anche dopo l'anzidetta manifestazione di volonta contraria dell'istituto. (V 1276/77, mass n 384963; (V 66/76, mass n 378690).*
Riferimenti normativi: Legge 11/01/1943 num. 138 art. 38, Legge 04/08/1955 num. 692 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)