Sez. 1, Sentenza n. 14194 del 03/10/2002 (Rv. 557757 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SOLIDARIETÀ | Art. 6 legge n. 689 del 1981 - Proprietario - Responsabilità presunta - Prova liberatoria - Configurabilità - Condizioni - Limiti.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SOLIDARIETÀ
Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l'art. 6 legge n. 689 del 1981, così come l'art. 2054 cod. civ., pone a carico del proprietario una responsabilità presunta, che il medesimo può declinare solo ove dimostri che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà, a tale stregua dimostrando non già un mero difetto di assenso bensì di avere adottato un concreto ed idoneo comportamento specificamente inteso a vietare o impedire l'illecita utilizzazione del bene, mediante l'impiego di cautele tali che la volontà del proprietario non possa risultare superata.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 6, Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)