Sez. 2, Sentenza n. 534 del 15/10/1985 Ud. (dep. 18/01/1986) Rv. 171601 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA CONCESSA ERRONEAMENTE CON LA SENTENZA DI PRIMO GRADO - MANCATA IMPUGNAZIONE DEL P.M. - FORMAZIONE DEL GIUDICATO - LIMITI - FATTISPECIE: ANNULLAMENTO DI REVOCA D'UFFICIO.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA CONCESSA ERRONEAMENTE CON LA SENTENZA DI PRIMO GRADO - MANCATA IMPUGNAZIONE DEL P.M. - FORMAZIONE DEL GIUDICATO - LIMITI - FATTISPECIE: ANNULLAMENTO DI REVOCA D'UFFICIO.*
La sentenza che abbia applicato erroneamente la sospensione condizionale della pena può essere modificata solo su impugnazione del pubblico ministero. Invero, in difetto di gravame, il provvedimento adottato in violazione dell'art. 164 cod. pen. (limiti entro i quali è ammessa la sospensione condizionale della pena) passa in giudicato, salva la possibilità della revoca di diritto nei casi in cui si verifichi una condizione risolutiva del beneficio ai sensi dello art. 168 cod. pen.. (fattispecie relativa ad annullamento di revoca d'ufficio disposta su appello del solo imputato). (Conf mass n 167852).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 164 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)