diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 6140 del 23/11/1979 (Rv. 402852 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - ACCOGLIMENTO DELLA RELATIVA DOMANDA - CONDIZIONI - OFFERTA SECONDO GLI USI - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1979-11-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/402852-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - ACCOGLIMENTO DELLA RELATIVA DOMANDA - CONDIZIONI - OFFERTA SECONDO GLI USI - SUFFICIENZA.*

L'art 2932, comma secondo, cod civ, nella parte in cui subordina l'accoglimento della domanda di esecuzione in Forma specifica dello Obbligo di concludere un contratto all'offerta della prestazione corrispettiva, non si riferisce soltanto all'offerta formale, di cui agli artt 1208 e 1209 cod civ, ma anche all'offerta secondo gli Usi, prevista dall'art 1214 cod civ. pertanto, al fine dello accoglimento della domanda di esecuzione specifica di un preliminare di vendita immobiliare, l'invito che il promissario rivolga al promittente affinche si presenti davanti al notaio per la stipulazione del contratto definitivo, soddisfa il precetto di cui al citato art 2932, in quanto contiene implicitamente, secondo gli Usi, un'offerta di contestuale pagamento del prezzo della vendita. (V 3521/78, mass n 393013; (V 1980/77, mass n 385714).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1208, Cod. Civ. art. 1209, Cod. Civ. art. 1214, Cod. Civ. art. 2932

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)