diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 739 del 08/02/1982 (Rv. 418553 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - ACCOGLIMENTO DELLA RELATIVA DOMANDA - CONDIZIONE - OFFERTA DELLA PRESTAZIONE CORRISPETTIVA - MODALITÀ - FATTISPECIE RELATIVA AD OFFERTA ESEGUITA MEDIANTE DEPOSITO DELLA SOMMA DOVUTA PRESSO UN ISTITUTO DI CREDITO.*
Stato
decisa il 1982-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/418553-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - ACCOGLIMENTO DELLA RELATIVA DOMANDA - CONDIZIONE - OFFERTA DELLA PRESTAZIONE CORRISPETTIVA - MODALITÀ - FATTISPECIE RELATIVA AD OFFERTA ESEGUITA MEDIANTE DEPOSITO DELLA SOMMA DOVUTA PRESSO UN ISTITUTO DI CREDITO.*

L'art. 2932 secondo comma cod. civ., ove subordina l'accoglimento della domanda di esecuzione in Forma specifica dell'Obbligo di concludere un contratto all'offerta della prestazione corrispettiva "nei modi di legge", si riferisce non soltanto all'offerta formale, di cui agli artt. 1208 e 1209 cod. civ., ma anche a quella secondo gli Usi, prevista dall'art. 1214 cod. civ.. (nella specie, con riguardo a preliminare di vendita immobiliare, il promissario aveva offerto il prezzo pattuito con deposito della relativa somma presso un istituto di credito, a disposizione del promittente. La suprema Corte, alla stregua del principio di cui sopra, ha ritenuto corretta la statuizione dei giudici del merito circa l'osservanza della suddetta norma). (V 6140/79, mass n 402852; (V 1980/77, mass n 385714).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1208, Cod. Civ. art. 1209, Cod. Civ. art. 1214, Cod. Civ. art. 2932

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)