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Sez. 5, Sentenza n. 4334 del 26/03/2002 (Rv. 553299 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Oggetto - Limitazione al controllo della legittimità dello specifico atto impugnato - Domanda riconvenzionale - Proponibilità - Esclusione - Conseguenze - Impugnazione di avviso di accertamento di maggior valore ai fini INVIM - Contestuale pretesa di restituzione di quanto indebitamente già versato - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/553299-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Il giudizio davanti alle commissioni tributarie ha un oggetto necessariamente circoscritto al controllo della legittimità, formale e sostanziale, di uno degli specifici atti impositivi elencati nell'art. 19 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (e, prima, nell'art. 16 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636), con indagine sul rapporto tributario limitata al riscontro della consistenza della pretesa fatta valere con gli atti medesimi, con conseguente incompatibilità con la struttura del processo - atteso il suo carattere impugnatorio - della domanda riconvenzionale, da chiunque proposta. Ne deriva che il contribuente, in sede di impugnazione di avviso di accertamento di maggior valore ai fini dell'INVIM, non può, per ciò solo, pretendere anche la restituzione di quanto indebitamente già versato, essendo a tal fine necessario un provvedimento impugnabile, consistente nel diniego - anche reso nella forma tacita - su una istanza di rimborso appositamente inoltrata.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)