Sez. 1, Sentenza n. 20426 del 21/09/2006 (Rv. 592237 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Cartella esattoriale emessa per la riscossione di sanzione pecuniaria - Opposizione in difetto di notifica dell'ordinanza ingiunzione - Cartella esattoriale notificata - Allegazione - Ricorso - Inammissibilità in limine litis - Prova certa della tardività - Necessità.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In sede di opposizione avverso la cartella esattoriale emessa per la riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, la disposizione di cui all'art. 22, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 - a mente della quale l'opponente deve, a pena di inammissibilità, allegare al ricorso in opposizione "l'ordinanza notificata" - va letta nel senso che all'opposizione dev'essere allegata la cartella esattoriale notificata, dal momento che il recupero di tutela presuppone proprio che non vi sia alcuna ordinanza ingiunzione notificata. Anche in tali ipotesi, la pronuncia "in limine litis" di inammissibilità dell'opposizione, perché proposta oltre il termine previsto dall'art. 22, primo e secondo comma, legge n. 689 citata, richiede che la tardività emerga con certezza, non essendo sufficiente a giustificarla la mancata produzione dell'involucro contenente la cartella nella spedizione a mezzo posta, né l'illeggibilità della data apposta su di esso o risultante dalla fotocopia prodotta in giudizio.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)