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Sez. 1, Sentenza n. 14715 del 13/07/2005 (Rv. 582977 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Decorrenza del termine - Notificazione dell'ordinanza a mezzo posta - Mancata produzione dell'avviso di ricevimento - Conseguenze.
Stato
decisa il 2005-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582977-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di sanzioni amministrative ed in ipotesi di violazione del codice della strada, qualora l'ordinanza - ingiunzione prefettizia sia stata notificata a mezzo della posta, come consentito dall'art. 201, terzo comma, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, il termine di trenta giorni per la proposizione dell'opposizione non decorre dalla data di spedizione della raccomandata, attestata dal timbro sulla busta, ma da quella di consegna del piego al destinatario ricorrente, ovvero da quella del ritiro, da parte dello stesso, del piego giacente da non più di dieci giorni presso l'ufficio postale, date che debbono risultare dall'avviso di ricevimento, il quale costituisce prova della notificazione, sicché, in mancanza di esso, la causa non può essere messa in decisione.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 4 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 5 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 8 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 201 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)