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Sez. 3, Sentenza n. 4574 del 28/08/1985 (Rv. 442029 - 01)

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - IN GENERE - GIUDIZIO PROMOSSO NEI CONFRONTI DEL LOCATORE CONDUTTORE DI ALTRO IMMOBILE - INTERVENTO DEL CONDUTTORE DEL PRIMO - NATURA ADESIVA E DIPENDENTE - CONSEGUENZE IN TEMA DI IMPUGNAZIONE.*
Stato
decisa il 1985-08-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442029-01

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - IN GENERE - GIUDIZIO PROMOSSO NEI CONFRONTI DEL LOCATORE CONDUTTORE DI ALTRO IMMOBILE - INTERVENTO DEL CONDUTTORE DEL PRIMO - NATURA ADESIVA E DIPENDENTE - CONSEGUENZE IN TEMA DI IMPUGNAZIONE.*

Il conduttore di un immobile che per sostenere le ragioni del proprio locatore - conduttore, a sua volta, di altro immobile - intervenga nel giudizio in cui il secondo sia stato convenuto dal rispettivo locatore per il relativo rilascio, non ha alcun diritto proprio da far valere nei confronti delle predette parti in causa, ma soltanto un mero interesse al rigetto della domanda per evitare la configurabilità in capo al proprio locatore di una situazione necessitante da far valere nei suoi confronti. Ne consegue che il detto intervento ha natura adesiva e dipendente ed il conduttore che lo ha dispiegato può aderire all'impugnazione della parte adiuvata, ma non può proporre impugnazione autonoma avverso la pronuncia emessa contro il suo locatore, ove quest'ultimo abbia fatto acquiescenza alla stessa. (V 6574/80, mass n 410368; (V 3441/80, mass n 407279; (V 1306/77, mass n 385010).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Cod. Proc. Civ. art. 105, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)