Sez. L, Sentenza n. 26140 del 21/11/2013 (Rv. 628651 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE | Lavoro pubblico privatizzato - Inquadramento del personale - Delegificazione - Delega alla contrattazione collettiva - Conseguenze - Sindacato giurisdizionale sulle scelte della contrattazione - Esclusione - Principio di non discriminazione ex art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001 - Irrilevanza - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE
Nel rapporto di lavoro pubblico privatizzato, la materia degli inquadramenti del personale contrattualizzato è stata affidata dalla legge allo speciale sistema di contrattazione collettiva del settore pubblico che può intervenire senza incontrare il limite della inderogabilità delle norme in materia di mansioni concernenti il lavoro subordinato privato. Ne consegue che le scelte della contrattazione collettiva in materia di inquadramento del personale e di corrispondenza tra le vecchie qualifiche e le nuove aree sono sottratte al sindacato giurisdizionale, ed il principio di non discriminazione di cui all'art. 45 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non costituisce parametro per giudicare delle eventuali differenziazioni operate in sede di contratto collettivo. (Nella specie, l'inquadramento del personale, già collocato nella VI qualifica funzionale, nella categoria D del c.c.n.l. del 1998-2001 comparto Sanità era avvenuto - a differenza del personale già inquadrato nella VII qualifica ma addetto alle medesime mansioni - solo con decorrenza dal 1° settembre 2001 a seguito della stipula di un nuovo contratto collettivo e tale soluzione rispondeva ad una scelta delle parti sociali, verosimilmente giustificata dal fatto che i secondi avevano ottenuto l'accesso alla VII qualifica funzionale a seguito di concorso interno).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 45 CORTE COST., Contr. Coll. 07/04/1999
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)