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Sez. 2, Sentenza n. 2615 del 04/08/1972 (Rv. 360162 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - AI SUPERSTITI (IN PARTICOLARE) - RIVERSIBILITA - CONIUGE - AGRICOLTORE TITOLARE DI PENSIONE DI INVALIDITA - DIRITTO DELLA VEDOVA ALLA RIVERSIBILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1972-08-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/360162-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - AI SUPERSTITI (IN PARTICOLARE) - RIVERSIBILITA - CONIUGE - AGRICOLTORE TITOLARE DI PENSIONE DI INVALIDITA - DIRITTO DELLA VEDOVA ALLA RIVERSIBILITA - CONDIZIONI.*

La vedova di agricoltore, defunto dopo aver conseguito la pensione di invalidita in base al cumulo consentito dall'art 16 della legge 26 ottobre 1957 n 1047, ha diritto ad ottenere la riversibilita della pensione medesima, se si trovi nelle condizioni indicate nel secondo comma dell'art 18 della legge stessa. (V 3574'69, mass n 343773).*

Riferimenti normativi: Legge 26/10/1957 num. 1047 art. 16, Legge 26/10/1957 num. 1047 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)