Sez. L, Sentenza n. 4220 del 11/12/1974 (Rv. 372890 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - AI SUPERSTITI (IN PARTICOLARE) - RIVERSIBILITA - CONIUGE - VEDOVA DEL COLTIVATORE DIRETTO CAPO-FAMIGLIA - SPETTANZA - REQUISITI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - AI SUPERSTITI (IN PARTICOLARE) - RIVERSIBILITA - CONIUGE - VEDOVA DEL COLTIVATORE DIRETTO CAPO-FAMIGLIA - SPETTANZA - REQUISITI.*
I requisiti prescritti dalle norme di legge in vigore per la concessione della pensione di riversibilita alla vedova del coltivatore diretto capo-famiglia, di eta inferiore agli anni sessanta, inabile al lavoro, sono diversi da quelli previsti per la concessione della pensione di invalidita del lavoratore assicurato: si richiede, infatti, per la pensione di riversibilita alla vedova del capo famiglia inferiore agli anni sessanta, che la stessa, ai sensi dell'art 39 del DPR 26 aprile 1957, n 818, si trovi, per grave infermita fisica e mentale, nella assoluta e permanente impossibilita di dedicarsi ad un proficuo lavoro; mentre, per la pensione di invalidita e necessario, secondo il testo dell'art 10 del RDL 14 aprile 1939 n 636 attualmente in vigore dopo la sentenza della Corte costituzionale n 160 del 1971, che la capacita di guadagno del lavoratore assicurato sia ridotta a causa delle infermita accertate ed in occupazioni confacenti alle sue attitudini, a meno della meta del suo guadagno normale. (V 2615'72, mass n 360162; 1285'71, mass n 351470).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., DPR 26/04/1957 num. 818 art. 39
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)