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Sez. L, Sentenza n. 4823 del 06/09/1982 (Rv. 422817 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI DI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - AI SUPERSTITI (IN PARTICOLARE) - RIVERSIBILITÀ - CONIUGE - DIRITTI ALLA RIVERSIBILITÀ DELLA PENSIONE IN FAVORE DELLA VEDOVA DI ETÀ SUPERIORE AI SESSANT'ANNI O INABILE AL LAVORO - CONDIZIONI AI SENSI DELL'ART. 18 LEGGE N. 1047 DEL 1957 (SULL'ESTENSIONE DELL'ASSICURAZIONE PER INVALIDITÀ E VECCHIAIA AI COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI E COLONI) - CARATTERE COSTANTE - SUCCESSIVA REVOCA DELLA PENSIONE, PER SOPRAVVENUTA CESSAZIONE DELLE CONDIZIONI - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1982-09-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422817-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI DI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - AI SUPERSTITI (IN PARTICOLARE) - RIVERSIBILITÀ - CONIUGE - DIRITTI ALLA RIVERSIBILITÀ DELLA PENSIONE IN FAVORE DELLA VEDOVA DI ETÀ SUPERIORE AI SESSANT'ANNI O INABILE AL LAVORO - CONDIZIONI AI SENSI DELL'ART. 18 LEGGE N. 1047 DEL 1957 (SULL'ESTENSIONE DELL'ASSICURAZIONE PER INVALIDITÀ E VECCHIAIA AI COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI E COLONI) - CARATTERE COSTANTE - SUCCESSIVA REVOCA DELLA PENSIONE, PER SOPRAVVENUTA CESSAZIONE DELLE CONDIZIONI - AMMISSIBILITÀ.*

Il requisito della Mancanza di godimento di una pensione a titolo personale, al quale, ai sensi del secondo comma dell'art. 18 della legge 26 ottobre 1957 n. 1047 (sull'estensione dell'Assicurazione per Invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni), è subordinato il diritto alla riversibilità della pensione in favore della vedova superiore ai sessant'anni o inabile al lavoro, deve intendersi - alla stregua della lettera, della ratio e della collocazione sistematica della norma - come condizione di carattere costante, e non già come condizione prevista solo in riferimento al tempo in cui la pensione di riversibilità è attribuita, sicché tale pensione è legittimamente revocata qualora alla vedova che ne fruisca sia successivamente attribuita una pensione diretta d'Invalidità; né può trarsi argomento in contrario dalla non comprensione del caso tra quelli di revoca tassativamente previsti dall'art. 3 del d.l.l.T. 18 gennaio 1945 n. 39, per la considerazione che detto caso, in quanto nuovo, non poteva essere disciplinato dalla norma da ultimo citata. (V 183/75, mass n 373360; (V 2615/72, mass n 360162; (V 2139/72, mass n 359394).*

Riferimenti normativi: Preleggi art. 12, Decr. Legge Luogoten. 18/01/1945 num. 39 art. 3 CORTE COST., Legge 26/10/1957 num. 1047 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)