Sez. 2, Sentenza n. 14038 del 14/12/1999 (Rv. 532178 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - IN GENERE | Pagamento di debito (nella specie, spese processuali) determinato da una sentenza o da qualsiasi provvedimento dotato di efficacia esecutiva - Atto di dovuta esecuzione - Configurabilità - Acquiescenza preclusiva della proponibilità di gravami - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - IN GENERE
Il pagamento di un debito (nella specie, delle spese processuali) determinato da una sentenza, o da qualsiasi altro provvedimento dotato di efficacia esecutiva, si configura normalmente come atto di dovuta esecuzione. Ne consegue che esso, anche se eseguito senza riserve e prima della notificazione del provvedimento che lo impone, non può essere inteso come condotta assolutamente incompatibile con la volontà di avvalersi dei mezzi di gravame nei confronti dello stesso provvedimento, quindi come acquiescenza preclusiva della proponibilità di essi.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)