diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 942 del 26/01/1995 (Rv. 489994 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - IN GENERE | Pagamento di un debito in forza di sentenza o di altro provvedimento esecutivo - Atto di esecuzione dovuto - Configurabilità - Pagamento effettuato prima della notifica della sentenza o del provvedimento - Acquiescenza preclusiva del gravame - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489994-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - IN GENERE

Il pagamento di un debito determinato da una sentenza o da qualsiasi altro provvedimento dotato di efficacia esecutiva si configura, di massima, come atto di dovuta esecuzione della sentenza o del provvedimento, con la conseguenza che, in mancanza di una rigorosa prova positiva in contrario, non può essere inteso come comportamento incompatibile con la volontà di avvalersi dei mezzi di impugnazione, e cioè come acquiescenza preclusiva della proponibilità dei gravami, a norma dell'art. 329, comma primo, cod. proc. civ.. Nè rileva il semplice fatto che il pagamento sia effettuato prima della notificazione del provvedimento che lo impone, essendo tale pagamento, in astratto, correlabile ad una volontà del "solvens" di evitare i costi anche degli atti prodromici della procedura esecutiva "ex adverso" esperibile.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)