Sez. 1, Sentenza n. 8143 del 21/07/1993 (Rv. 483240 - 01)
Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Acquiescenza - Tacita | Debito determinato da sentenza esecutiva - Pagamento - Acquiescenza tacita - Configurabilità - Esclusione.
Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Acquiescenza - Tacita
Il pagamento di un debito determinato da una sentenza fornita di efficacia esecutiva - come è quella emanata dal pretore nel giudizio di opposizione ex artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981 n. 689 - costituisce la dovuta esecuzione della sentenza e quindi non può essere intesa come atto incompatibile con la volontà di avvalersi dell'impugnazione, e cioè come acquiescenza tacita prevista dall'art. 329, primo comma, cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)