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Sez. 3, Sentenza n. 3935 del 04/04/1995 (Rv. 491620 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - ATTIVITÀ PERICOLOSA - PRESUNZIONE DI COLPA - IN GENERE | ENEL - Attività di produzione e fornitura di energia elettrica - Responsabilità per danni arrecati a terzi - Condizione - Qualità di proprietario delle linee elettriche - Insufficienza - Effettiva gestione degli impianti - Necessità.
Stato
decisa il 1995-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491620-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - ATTIVITÀ PERICOLOSA - PRESUNZIONE DI COLPA - IN GENERE

La presunzione di responsabilità per danni arrecati a terzi nell'esercizio di attività pericolose, in ipotesi di attività pericolosa di carattere tipicamente tecnico svolta da enti pubblici, quale la produzione e la fornitura di energia elettrica da parte dell'Enel, non sorge in funzione dell'astratta qualità di titolare dell'esercizio di linee elettriche e di proprietario dell'energia attraverso le stesse erogata ma presuppone la concreta gestione da parte di detto ente di impianti, reti, linee o manufatti utilizzati per la produzione o distribuzione di energia elettrica, non trovando quindi applicazione a carico dell'ente medesimo quando l'effettiva gestione e manutenzione della linea di distribuzione dell'energia sia rimasta nella sfera del soggetto proprietario della linea stessa, sul grava in tal senso l'esclusiva responsabilità del danno.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)