Sez. 1, Sentenza n. 221 del 14/01/1982 (Rv. 417908 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA IRREPERIBILE - NOTIFICAZIONE EX ART. 140 COD. PROC. CIV. - FORMALITÀ - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 24 COST. - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA IRREPERIBILE - NOTIFICAZIONE EX ART. 140 COD. PROC. CIV. - FORMALITÀ - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 24 COST. - ESCLUSIONE.*
Il perfezionarsi della notificazione, di cui all'art. 140 cod. proc. civ., non si verifica con il deposito dell'atto presso la casa comunale e con l'affissione dell'avviso alla porta dell'abitazione, ma richiede l'ulteriore adempimento della spedizione al destinatario di raccomandata con ricevuta di ritorno contenente notizia dell'avvenuto deposito, atteso che anche tale formalità integra un elemento essenziale per costituire una presunzione di conoscenza dell'atto da parte del destinatario medesimo. Questo principio manifestamente non pone la citata norma in contrasto con l'art. 24 della Costituzione, in quanto non implica un'eccessiva onerosità del compito della parte notificante nei confronti di soggetti occasionalmente irreperibili, né in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della difformità di trattamento rispetto alla notificazione contemplata dall'art. 139 cod. proc. civ., perfezionantesi a prescindere dalla suddetta formalità, tenuto conto dell'oggettiva diversità della situazione regolata da tale ultima norma, ove la raccomandata funge da mero elemento accessorio per rafforzare una garanzia di conoscenza già assicurata dalla consegna di copia dell'atto al vicino od al portiere. (V 2190/78, mass n 391579; (V 3096/75, mass n 377196).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)