Sez. L, Sentenza n. 3301 del 28/05/1982 (Rv. 421268 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA IRREPERIBILE - RIFIUTO DI RICEVERE LA COPIA - DISCIPLINA EX ART. 140 COD. PROC. CIV. - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA EX ART. 24 COST. - INSUSSISTENZA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA IRREPERIBILE - RIFIUTO DI RICEVERE LA COPIA - DISCIPLINA EX ART. 140 COD. PROC. CIV. - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA EX ART. 24 COST. - INSUSSISTENZA.*
La notificazione regolata dall'art. 140 cod. proc. civ., per il caso di irreperibilità del destinatario, ovvero di incapacità o rifiuto di ricevere la copia delle persone indicate nell'articolo precedente - la quale si perfeziona con la spedizione della raccomandata, contenente la notizia degli estremi dell'atto e dell'avvenuto deposito nella casa comunale, indipendentemente dalla consegna del piego al destinatario - manifestamente non implica alcuna violazione del diritto di difesa sancito dall'art. 24 cost., tenuto conto che nella situazione disciplinata dall'art. 140 citato la raccomandata non costituisce l'unico mezzo attraverso cui la notificazione avviene, ma integra un ulteriore ed accessorio elemento di garanzia, che segue al deposito dell'atto presso il comune ed all'affissione dell'avviso di tale deposito alla porta dell'abitazione (o dell'ufficio o dell'azienda) del destinatario, e, cioè, a strumenti già efficaci per la conoscibilità dell'atto da parte di persona assente. (V 221/82, mass n 417908; (V 5825/81, mass n 416551; (V 4840/81, mass n 415551; (V 2989/80, mass n 406738).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)