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Sez. L, Sentenza n. 5785 del 26/09/1986 (Rv. 448223 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA IRREPERIBILE - RIFIUTO DI RICEVERE LA COPIA - INCAPACITÀ DELLE PERSONE LEGITTIMATE A RICEVERE L'ATTO - NOTIFICAZIONE EX ART. 140 COD. PROC. CIV. - PERFEZIONAMENTO - ESTREMI - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 24 COST. - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1986-09-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448223-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA IRREPERIBILE - RIFIUTO DI RICEVERE LA COPIA - INCAPACITÀ DELLE PERSONE LEGITTIMATE A RICEVERE L'ATTO - NOTIFICAZIONE EX ART. 140 COD. PROC. CIV. - PERFEZIONAMENTO - ESTREMI - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 24 COST. - INSUSSISTENZA.*

La notificazione effettuata ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ. si perfeziona, dopo il deposito della copia dell'atto nella casa comunale e l'affissione dell'avviso alla porta dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, con la spedizione a quest'ultimo di raccomandata con avviso di ricevimento, contenente notizia di detto deposito, mentre resta a tal fine irrilevante l'effettiva consegna della raccomandata al destinatario, ovvero l'allegazione dell'avviso di ricevimento sottoscritto dallo stesso o da altra persona legittimata. Questo principio manifestamente non pone il citato art. 140 in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, tenuto conto che le menzionate formalità sono idonee a porre l'atto nella sfera di conoscibilità del destinatario, senza alcun pregiudizio del suo diritto di difesa, e che la diversità di disciplina rispetto ad altre forme di notificazione, quali quelle previste dall'art. 149 cod. proc. civ. e dall'art. 169 cod. proc. pen. (nel testo fissato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 1972), per le quali è prescritta la prova dell'indicata ricezione, trova obiettiva giustificazione nella diversità dei relativi presupposti e delle ulteriori formalità che accompagnano la spedizione della raccomandata. (V 3301/82, mass n 421268; (V 2764/82, mass n 420635; (V 221/82, mass n 417908; (Conf 3872/85, mass n 441443; (Conf 5825/81, mass n 416551).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 169 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)