Sez. L, Sentenza n. 1135 del 11/02/1985 (Rv. 439269 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - SOGGETTI - PERSONE ASSICURATE E PARENTI DELL'INFORTUNATO - RENDITA AI FRATELLI SUPERSTITI DEL LAVORATORE DEFUNTO PER INFORTUNIO SUL LAVORO - CONDIZIONI - VIVENZA A CARICO - NOZIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - SOGGETTI - PERSONE ASSICURATE E PARENTI DELL'INFORTUNATO - RENDITA AI FRATELLI SUPERSTITI DEL LAVORATORE DEFUNTO PER INFORTUNIO SUL LAVORO - CONDIZIONI - VIVENZA A CARICO - NOZIONE.*
Ai fini della rendita ai fratelli superstiti del lavoratore defunto per infortunio sul lavoro, a norma dell'art. 85 n. 4 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, è necessaria la vivenza a carico che va intesa nel senso di un rapporto diretto di dipendenza economica dei detti congiunti con la conseguenza che a tal fine non è sufficiente la dimostrazione della sola circostanza della loro convivenza con i genitori in parte mantenuti dall'assicurato perché versanti in stato di bisogno.*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 85 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)