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Sez. L, Sentenza n. 1135 del 11/02/1985 (Rv. 439269 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - SOGGETTI - PERSONE ASSICURATE E PARENTI DELL'INFORTUNATO - RENDITA AI FRATELLI SUPERSTITI DEL LAVORATORE DEFUNTO PER INFORTUNIO SUL LAVORO - CONDIZIONI - VIVENZA A CARICO - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1985-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439269-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - SOGGETTI - PERSONE ASSICURATE E PARENTI DELL'INFORTUNATO - RENDITA AI FRATELLI SUPERSTITI DEL LAVORATORE DEFUNTO PER INFORTUNIO SUL LAVORO - CONDIZIONI - VIVENZA A CARICO - NOZIONE.*

Ai fini della rendita ai fratelli superstiti del lavoratore defunto per infortunio sul lavoro, a norma dell'art. 85 n. 4 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, è necessaria la vivenza a carico che va intesa nel senso di un rapporto diretto di dipendenza economica dei detti congiunti con la conseguenza che a tal fine non è sufficiente la dimostrazione della sola circostanza della loro convivenza con i genitori in parte mantenuti dall'assicurato perché versanti in stato di bisogno.*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 85 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)