Sez. L, Sentenza n. 4805 del 24/05/1996 (Rv. 497768 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - ASSEGNO E RENDITA IN CASO DI MORTE | In favore degli ascendenti superstiti - Condizioni - Vivenza a carico dell'assicurato - Diretto rapporto di dipendenza economica con il defunto - Necessità - Situazione di bisogno e parziale mantenimento da parte dell'assicurato - Insufficienza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - ASSEGNO E RENDITA IN CASO DI MORTE
Il diritto alla rendita per infortunio sul lavoro in favore degli ascendenti superstiti, ex art. 85 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (T.U. assicurazione obbligatoria infortuni sul lavoro e malattie professionali) presuppone ai sensi del successivo art. 106 la c.c. vivenza a carico, la quale è provata allorché risulta che gli ascendenti medesimi si trovino senza sufficienti mezzi di sussistenza autonomi e che al loro mantenimento concorreva in modo efficiente il lavoratore defunto, dovendo intendersi tale requisito (tenuto anche conto della sostituzione della precedente formula legislativa che si riferiva genericamente allo "stato di bisogno") nel senso di un rapporto diretto di dipendenza economica dei suddetti congiunti, sicché ai fini della sussistenza del diritto alla rendita non basta la dimostrazione della loro convivenza con l'assicurato o che da questo essi ottenevano parziale mantenimento perché versanti in stato di bisogno.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 85 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 106
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)