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Sez. L, Ordinanza n. 25800 del 20/12/2010 (Rv. 615332 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Invalidità civile - Assegno di invalidità - Requisito dell'incollocamento al lavoro di cui all'art. 13, legge n. 118 del 1971, novellato dall'art. 1, comma 35, legge n. 247 del 2007 - Autocertificazione dell'interessato - Irrilevanza in sede giudiziaria.
Stato
decisa il 2010-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615332-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

In tema di invalidità civile, la prova del requisito del mancato svolgimento di attività lavorativa previsto per beneficiare dell'assegno d'invalidità di cui all'art. 13, legge 21 aprile 1971, n. 118, come novellato dall'art. 1, comma 35, legge 24 dicembre 2007, n. 247, non può essere fornita in giudizio mediante mera dichiarazione dell'interessato, anche se rilasciata con formalità previste dalla legge per le autocertificazioni, che può assumere rilievo solo nei rapporti amministrativi ed è, invece, priva di efficacia probatoria in sede giurisdizionale.

Riferimenti normativi: Legge 21/04/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST., Legge 13/04/1977 num. 114 art. 24, Legge 24/12/2007 num. 247 art. 1 com. 35 CORTE COST., DPR 28/12/2000 num. 445 art. 46, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)