Sez. 3, Sentenza n. 4556 del 26/02/2014 (Rv. 630129 - 01)
PROVA CIVILE - ATTO NOTORIO | Autocertificazione - Dichiarazione sostitutiva - Efficacia nei rapporti con la P.A. - Valore probatorio in giudizio - Esclusione - Fattispecie relativa a controversia in tema di premi di produzione agricola.
PROVA CIVILE - ATTO NOTORIO
La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, così come l'autocertificazione in genere, ha attitudine certificativa e probatoria solo nei rapporti con la P.A. e non in sede giurisdizionale nelle liti tra privati, sicché nelle controversie con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (aventi ad oggetto, nella specie, il diritto al premio riservato ai produttori di carne, previsto dall'art. 4 b del Reg. CEE 27 giugno 1968, n. 805), la sussistenza dei presupposti per la sua percezione resta sprovvista di prova ove l'attore si limiti a produrre copia della domanda di premio e prospetto di calcolo delle quote.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Regolam. Consiglio CEE 27/06/1968 num. 805 art. 4 bis, Regolam. Consiglio CEE 30/06/1992 num. 2066 art. 1, Regolam. Consiglio CEE 23/12/1992 num. 3886 art. 20
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)