Sez. 3 - , Sentenza n. 19298 del 29/09/2016 (Rv. 642582 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - IN GENERE | Temerarietà della lite - Condizioni - Devoluzione del relativo accertamento al giudice del merito - Incensurabilità in sede di legittimità - Condizioni e limiti - Fattispecie.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - IN GENERE
In materia di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., ai fini della condanna al risarcimento dei danni, l'accertamento dei requisiti costituiti dall'aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, ovvero dal difetto della normale prudenza, implica un apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità, salvo - per i ricorsi proposti avverso sentenze depositate prima dell'11.9.2012 - il controllo di sufficienza della motivazione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto congruamente motivata la condanna per responsabilità aggravata del ricorrente che aveva sostenuto circostanze di fatto rivelatasi manifestamente infondate, aveva formulato domande di manleva nei confronti di soggetti palesemente estranei alla vicenda, ed aveva sostenuto tesi giuridiche non già semplicemente infondate, ma palesemente infondate).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)