Sez. 3, Sentenza n. 582 del 25/01/1979 (Rv. 396716 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE - INOSSERVANZA - NULLITA DELLA IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE - SANATORIA EX TUNC - CONDIZIONE - COSTITUZIONE DELLA PARTE DESTINATARIA DELLA NOTIFICAZIONE AL SOLO SCOPO DI FAR RILEVARE LA NULLITA - IRRILEVANZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE - INOSSERVANZA - NULLITA DELLA IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE - SANATORIA EX TUNC - CONDIZIONE - COSTITUZIONE DELLA PARTE DESTINATARIA DELLA NOTIFICAZIONE AL SOLO SCOPO DI FAR RILEVARE LA NULLITA - IRRILEVANZA.*
La violazione relativa al luogo di notificazione dell'impugnazione da luogo a nullita della notificazione stessa, ma non anche dell'impugnazione in senso sostanziale, onde essa deve intendersi sanata ex tunc con la Costituzione della parte destinataria della notificazione, ancorche questa dichiari di essersi costituita al solo scopo di far rilevare la nullita. (Conf 5591/77, mass n 389184).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)