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Sez. 5, Sentenza n. 13948 del 28/05/2008 (Rv. 603808 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - SOPRAVVENIENZE ATTIVE | Sopravvenienza attiva - Esercizio di competenza - Individuazione - Conseguenze in tema di rimborso d'imposta.
Stato
decisa il 2008-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603808-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - SOPRAVVENIENZE ATTIVE

In tema di imposta e sui redditi, le sopravvenienze attive non devono essere dichiarate nell'anno in cui viene ad esistenza il diritto ad acquisirle, ma in quello in cui vengono effettivamente percepite, con la conseguenza che, ove la sopravvenienza attiva sia costituita da un rimborso d'imposta - il quale presuppone un procedimento volto ad accertare, tra l'altro, l'inesistenza di debiti d'imposta del contribuente, in presenza dei quali l'ammontare del rimborso può ridursi o anche annullarsi -, essa può dirsi conseguita o quando è stato emesso dall'erario il provvedimento che dispone il rimborso oppure quando il rimborso è stato incassato dal contribuente.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST., DPR 22/12/1987 num. 917 art. 75

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)