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Sez. 5, Sentenza n. 23866 del 19/11/2007 (Rv. 601564 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - SOPRAVVENIENZE ATTIVE | Aiuti comunitari - Esercizio di competenza - Individuazione - Riferimento alla verificazione dei presupposti per l'ottenimento del contributo - Esclusione - Riferimento all' emissione del decreto di liquidazione da parte dell'AIMA - Necessità.
Stato
decisa il 2007-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601564-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - SOPRAVVENIENZE ATTIVE

In tema di imposta sui redditi, e con riferimento alla determinazione del reddito d'impresa, i contributi comunitari erogati per il tramite dell'Azienda per gli Interventi sul Mercato Agricolo (AIMA) devono essere imputati all'esercizio in cui tale ente ha emesso il relativo decreto di liquidazione, rendendo così certo e liquido il credito dell'impresa, a nulla rilevando che i presupposti per l'elargizione degli aiuti comunitari si siano verificati negli esercizi precedenti.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)