Sez. 2, Sentenza n. 9568 del 02/07/2002 (Rv. 555500 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA | Regime normativo anteriore alla novella del codice di rito del 1990 - Modifica delle conclusioni - Ammissibilità - Limiti.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA
Nel regime normativo precedente alla novella del codice di rito del 1990, non costituiscono domanda nuova, e sono pertanto ammissibili, quelle modifiche delle conclusioni che, pur introducendo un nuovo petitum immediato, non spostano i termini della controversia originariamente introdotta, in quanto non introducono un nuovo titolo (causa petendi) e sono volte ad ottenere la tutela del medesimo diritto dedotto con la citazione (petitum mediato).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)