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Sez. 2, Sentenza n. 9568 del 02/07/2002 (Rv. 555500 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA | Regime normativo anteriore alla novella del codice di rito del 1990 - Modifica delle conclusioni - Ammissibilità - Limiti.
Stato
decisa il 2002-07-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555500-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA

Nel regime normativo precedente alla novella del codice di rito del 1990, non costituiscono domanda nuova, e sono pertanto ammissibili, quelle modifiche delle conclusioni che, pur introducendo un nuovo petitum immediato, non spostano i termini della controversia originariamente introdotta, in quanto non introducono un nuovo titolo (causa petendi) e sono volte ad ottenere la tutela del medesimo diritto dedotto con la citazione (petitum mediato).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)