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Sez. 2, Sentenza n. 3159 del 05/03/2001 (Rv. 544414 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA | Regime normativo anteriore alla novella del codice di rito del 1990 - Divieto di proposizione nel corso del giudizio di primo grado - Violazione - Rilevabilità d'ufficio - Limiti - Accettazione espressa o implicita del contraddittorio - Accettazione implicita - Configurabilità - Criteri.
Stato
decisa il 2001-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/544414-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA

Nel regime normativo antecedente alla novella del codice di rito del 1990, la novità della domanda in primo grado non è eccezione riservata alla parte, ma rilevabile anche su iniziativa del giudice. Questo potere officioso, tuttavia, non è illimitato poiché si esaurisce allorquando la parte, che potrebbe avere interesse ad impedire l'ingresso della domanda, abbia dichiarato di accettare il contraddittorio o tenuto un comportamento implicante accettazione. Tale comportamento non può essere ravvisato nel mero silenzio o nel difetto di reazione, anche prolungato nel tempo, alla domanda nuova, dovendo estrinsecarsi in un atteggiamento difensivo inequivoco concretantesi in una contestazione specifica riferita al merito della pretesa e non semplicemente affidata a formule di stile.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)