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Sez. 2, Sentenza n. 6238 del 15/05/2000 (Rv. 536524 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA | Divieto di introduzione nel giudizio di primo grado - Violazione - Rilevabilità d'ufficio ad opera del giudice - Ammissibilità - Sanzionabilità del divieto - Limiti - Accettazione del contraddittorio o comportamento concludente implicante accettazione - Apprezzamento della concludenza da parte del giudice - Compito riservato al giudice di merito - Criteri - Seria indagine sulla significatività del comportamento - Necessità - Semplice posposizione, nella comparsa conclusionale, della eccezione della novità della domanda alle deduzioni nel merito - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/536524-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA

L'eccezione di novità della domanda non è riservata alle parti, essendo, al contrario, rilevabile anche d'ufficio ad opera del giudice. Peraltro, il divieto di introdurre domande nuove nel corso del giudizio di primo grado non è sanzionabile in presenza di un atteggiamento non oppositorio della parte medesima, consistente nell'accettazione esplicita del contraddittorio o in un comportamento concludente che ne implichi l'accettazione. A quest'ultimo fine, l'apprezzamento della concludenza del comportamento della parte, riservato al giudice di merito, va compiuto attraverso una seria indagine sulla significatività dello stesso, senza che assuma rilievo decisivo la circostanza che la eccezione di novità della domanda sia stata posposta, nel primo atto defensionale successivo alla formulazione della stessa, alle deduzioni nel merito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Decreto Legge 18/10/1995 num. 432 art. 9 CORTE COST., Legge 20/12/1995 num. 534 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)