Sez. 1, Sentenza n. 43528 del 28/06/2023 Cc. (dep. 26/10/2023) Rv. 285204 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Diritto alla cottura dei cibi - Previsione da parte dell’amministrazione penitenziaria di fasce orarie differenziate per i detenuti sottoposti a regime detentivo di cui all’art. 41-bis, ord pen. - Legittimità - Condizioni - Ragioni.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
In tema di ordinamento penitenziario, è legittima la disposizione del regolamento d'istituto che, incidendo sulle sole modalità di esercizio del relativo diritto, stabilisca il divieto di cottura dei cibi in determinate fasce orarie, a condizione che riguardi tutti i detenuti e non solo quelli sottoposti al regime detentivo di cui all'art. 41-bis ord. pen., risolvendosi, in tal caso, in un'ingiustificata differenziazione del regime penitenziario, tale da assumere, in concreto, un carattere sostanzialmente vessatorio.
DPR 30/06/2000 num. 230 art. 36 com. 1 lett. B, DPR 30/06/2000 num. 230 art. 13 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)