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Sez. 1, Sentenza n. 4030 del 04/12/2020 Cc. (dep. 02/02/2021) Rv. 280532 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Diritto alla cottura dei cibi - Previsione di fasce orarie da parte dell’amministrazione penitenziaria - Legittimità - Condizioni - Ragioni.
Stato
decisa il 2020-12-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/280532-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

In tema di ordinamento penitenziario, è legittima la disposizione del regolamento d'istituto che, incidendo sulle sole modalità di esercizio del relativo diritto, stabilisca il divieto di cottura dei cibi in determinate fasce orarie a condizione che riguardi tutti i detenuti e non solo quelli sottoposti al regime detentivo di cui all'art. 41-bis, ord. pen., risolvendosi, in tal caso, in un'ingiustificata differenziazione del regime penitenziario tale da assumere, in concreto, un carattere sostanzialmente vessatorio. (Conf. n. 4031 del 2021, n. 7192 del 2021, n. 7193 del 2021 e n. 7194 del 2021)

Riferimenti normativi: DPR 30/06/2000 num. 230 art. 36 com. 1 lett. B, DPR 30/06/2000 num. 230 art. 13 com. 4, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)