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Sez. 6, Sentenza n. 22507 del 05/04/2011 Cc. (dep. 07/06/2011) Rv. 250271 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI | Doppia incriminazione - Doppia procedibilità - Convenzione di estradizione con il Marocco - Legge interna sulla prescrizione - Applicazione - Vigenza al momento del fatto.
Stato
decisa il 2011-04-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/250271-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI

In tema di estradizione per l'estero, il requisito di doppia incriminabilità, e quindi di doppia procedibilità, previsto sia dal cod. pen. che dalla Convenzione di estradizione tra l'Italia e il Marocco, comporta che la legge italiana applicabile ai fini del computo dei termini di prescrizione è quella vigente al momento della commissione del reato oggetto della domanda di estradizione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 13, Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Tratt. Internaz. 12/02/1971 art. 31, Legge 12/12/1973 num. 1043

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)