Sez. 6, Sentenza n. 8729 del 15/11/2007 Cc. (dep. 27/02/2008) Rv. 238718 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - IN GENERE | Condizioni ostative - Convenzione europea di estradizione - Prescrizione del reato - Decorrenza del termine secondo la legge italiana - Indicazione - Fattispecie in tema di reato commesso prima dell'entrata in vigore della L. n. 251 del 2006.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - IN GENERE
Nei rapporti di estradizione regolati dalla convenzione europea di estradizione, l'avvenuta prescrizione del reato secondo la legge dello Stato richiesto, che è causa ostativa all'accoglimento della richiesta di estradizione, deve essere valutata applicando la legge vigente alla data di commissione del fatto.(In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che aveva ritenuto sussistenti le condizioni per l'estradizione richiesta, considerando i più lunghi termini di prescrizione del reato previsti dalla L. 5 dicembre 2005, n.251, entrata in vigore dopo la commissione del fatto).
Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 13/12/1957 art. 10, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 696 PENDENTE, Legge 05/12/2005 num. 251 CORTE COST., Cod. Pen. art. 13, Cod. Pen. art. 157 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)