Sez. 6, Sentenza n. 11495 del 21/10/2013 Cc. (dep. 10/03/2014) Rv. 260878 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - IN GENERE | Condizioni ostative - Convenzione europea di estradizione - Prescrizione del reato - Decorrenza del termine secondo la legge italiana - Disciplina applicabile - Disciplina vigente al momento del fatto - Ragioni - Fattispecie.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - IN GENERE
Nei rapporti di estradizione regolati dalla convenzione europea di estradizione ovvero da convenzioni bilaterali che ne mutuino gli stessi principi generali, l'avvenuta prescrizione del reato secondo la legge dello Stato richiesto, quale causa ostativa all'accoglimento della richiesta di estradizione, deve essere valutata applicando la legge vigente alla data di commissione del fatto, per effetto del principio "tempus regit actum", riferibile alla procedura estradizionale anche perché la stessa si inscrive in un contesto decisorio di esclusiva rilevanza processuale, avulsa da analisi del merito sostanziale dei fatti ascritti all'estradando. (In applicazione del principio, la S.C., pronunciandosi con riferimento alla convenzione italo - polacca stipulata a Varsavia il 28 aprile 1989 e ratificata dalla legge 7 giugno 1993, n. 193, ha affermato che, per i fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 251 del 2005, opera la precedente disciplina della prescrizione anche se meno favorevole).
Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 13/12/1957 art. 10, Legge 07/06/1993 num. 193, Legge 05/12/2005 num. 251 CORTE COST., Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 13, Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)