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Sez. L, Sentenza n. 6141 del 19/06/1990 (Rv. 467822 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONI CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - DEL DATORE DI LAVORO E DEI DIPENDENTI DEL DATORE DI LAVORO - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE - AZIONI DI REGRESSO DELL'INAIL NEI CONFRONTI DEL DATORE DI LAVORO APPALTATORE - NOMINA DI ASSISTENTE AI LAVORI DA PARTE DI QUEST'ULTIMO - IRRILEVANZA - CONDIZIONE.*
Stato
decisa il 1990-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/467822-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONI CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - DEL DATORE DI LAVORO E DEI DIPENDENTI DEL DATORE DI LAVORO - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE - AZIONI DI REGRESSO DELL'INAIL NEI CONFRONTI DEL DATORE DI LAVORO APPALTATORE - NOMINA DI ASSISTENTE AI LAVORI DA PARTE DI QUEST'ULTIMO - IRRILEVANZA - CONDIZIONE.*

In materia di responsabilità per infortunio sul lavoro, la circostanza che l'appaltatore abbia nominato un assistente ai lavori - la cui posizione si distingue da quella propria dell'assistente incaricato dal committente di controllare la rispondenza dell'opera al progetto - non costituisce esimente idonea ad impedire l'Azione di regresso dell'i.N.A.I.L. nei confronti del datore di lavoro, ai sensi degli artt. 10 e 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965, allorché l'evento dannoso sia casualmente ricollegabile a colpa del detto assistente, consista nell'omessa predisposizione delle misure di sicurezza atte a prevenire gli infortuni o nell'omessa vigilanza sulla concreta utilizzazione, da parte dei lavoratori, dei mezzi predisposti. (V 3051/80, mass n. 406814; (V 3141/76, mass n 382295).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 2230, Cod. Civ. art. 2236, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)