Sez. 3, Sentenza n. 3541 del 16/10/1976 (Rv. 382295 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - DIRETTORE E DIREZIONE DEI LAVORI - DIRETTORE DEI LAVORI PER CONTO DELL'APPALTATORE E DIRETTORE DEI LAVORI PER CONTO DEL COMMITTENTE - POTERI E RESPONSABILITA RISPETTIVE.*
APPALTO (CONTRATTO DI) - DIRETTORE E DIREZIONE DEI LAVORI - DIRETTORE DEI LAVORI PER CONTO DELL'APPALTATORE E DIRETTORE DEI LAVORI PER CONTO DEL COMMITTENTE - POTERI E RESPONSABILITA RISPETTIVE.*
Negli appalti di opere edilizie debbono distinguersi le figure del direttore dei lavori per conto dell'appaltatore e del direttore dei lavori per conto del committente. Il primo, quale collaboratore dell'imprenditore, provvede all'esecuzione dell'opera, organizzando l'attivita necessaria e rendendosi responsabile dei danni causati a terzi per l'imprudente o difettoso svolgimento dei lavori. Il secondo ha solo il compito di controllare la corrispondenza dell'opera al progetto, e risponde dei danni suddetti solo nel caso eccezionale di una sua ingerenza nell'organizzazione dei lavori; ingerenza che non puo ravvisarsi nell'essersi egli astenuto dall'indicare le cautele necessarie alla ripresa dei lavori, dopo una sospensione per pericolo di crollo. (V 2554/71, mass n 353617; (V 1634/68, mass n 333415).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 2230
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)