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Sez. 3, Sentenza n. 1878 del 12/03/1983 (Rv. 426725 - 01)

CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO (NUOVO RITO) - IN GENERE - CONTROVERSIA AGRARIA TRATTATA IN PRIMO GRADO CON IL RITO ORDINARIO ANZICHÉ CON IL RITO DEL LAVORO - APPELLO INCIDENTALE PROPOSTO SENZA L'OSSERVANZA DEI TERMINI E DELLE FORME PREVISTI DALL'ART. 436 COD. PROC. CIV. - VALIDITÀ.*
Stato
decisa il 1983-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426725-01

CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO (NUOVO RITO) - IN GENERE - CONTROVERSIA AGRARIA TRATTATA IN PRIMO GRADO CON IL RITO ORDINARIO ANZICHÉ CON IL RITO DEL LAVORO - APPELLO INCIDENTALE PROPOSTO SENZA L'OSSERVANZA DEI TERMINI E DELLE FORME PREVISTI DALL'ART. 436 COD. PROC. CIV. - VALIDITÀ.*

Per il principio della cosiddetta ultrattività del rito - in forza del quale gli Atti processuali compiuti con le modalità proprie del rito adottato dal giudice, sebbene diverso da quello stabilito per la causa svoltasi in primo grado, conservano piena efficacia e ne proiettano gli effetti nelle fasi successive - qualora una controversia agraria sia stata trattata in primo grado con il rito ordinario anziché col rito del lavoro, l'appello incidentale deve ritenersi ritualmente proposto ancorché non siano stati rispettati i termini e le forme di cui all'art. 436 cod. proc. civ.. (V 4193/82, mass n 422164; (V 398/81, mass n 410866; (V 6433/80, mass n 410198).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 426 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 436

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)