Sez. 3, Sentenza n. 4193 del 17/07/1982 (Rv. 422164 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE - TRATTAZIONE IN PRIMO GRADO CON IL RITO ORDINARIO - APPELLO - FORME E TERMINI - POTERI DEL GIUDICE D'APPELLO - CAMBIAMENTO DEL RITO.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE - TRATTAZIONE IN PRIMO GRADO CON IL RITO ORDINARIO - APPELLO - FORME E TERMINI - POTERI DEL GIUDICE D'APPELLO - CAMBIAMENTO DEL RITO.*
Qualora, in primo grado, una controversia soggetta al nuovo rito del lavoro sia stata trattata con il rito ordinario, l'impugnazione, per il principio della cosiddetta ultrattività del rito, deve essere proposta con citazione ad udienza fissa da notificare nei termini di cui agli artt. 325 e 327 cod. proc. civ., non richiedendosi, ai fini della sua tempestività, l'avvenuto deposito di essa negli stessi termini in cancelleria. In questa ipotesi il giudice dell'appello deve, in applicazione dell'art. 439 cod. proc. civ., provvedere ad adottare i provvedimenti di cui all'art. 426 stesso codice, proseguendo la trattazione con il rito del lavoro. (Conf 6433/80, mass n 410198; (Conf 6557/81, mass n 417398; (Conf 6483/81, mass n 417319; (Conf 5717/81, mass n 416411; (Conf 6433/80, mass n 410198).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 439
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)