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Sez. 2, Sentenza n. 25916 del 05/12/2006 (Rv. 595642 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | - Notificazione degli estremi della violazione - Termini ex art. 14 della legge n. 689 del 1981 - Decorrenza - Momento iniziale - Dall'esito del procedimento di accertamento - Individuazione - Tempo necessario alla valutazione dei dati afferenti agli elementi soggettivi e oggettivi dell'infrazione - Rilevanza - Criteri - Valutazione riservata al giudice di merito - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595642-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE

In tema di sanzioni amministrative, nel caso di mancata contestazione immediata della violazione, l'attività di accertamento dell'illecito non coincide con il momento in cui viene acquisito il "fatto" nella sua materialità, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti agli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione e, quindi, della fase finale di deliberazione, correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita sì da valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione; compete, poi, al giudice di merito determinare il tempo ragionevolmente necessario all'Amministrazione per giungere a una simile, completa conoscenza, individuando il "dies a quo" di decorrenza del termine, tenendo conto della maggiore o minore difficoltà del caso concreto e della necessità che tali indagini, pur nell'assenza di limiti temporali predeterminati, avvengano entro un termine congruo essendo il relativo giudizio sindacabile, in sede di legittimità, solo sotto il profilo del vizio di motivazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva annullato, in quanto emesso tardivamente, il provvedimento del Ministero del Tesoro, irrogativo di sanzioni amministrative a carico di due direttori di filiale bancaria per omessa segnalazione di alcune operazioni finanziarie, ritenendo che il Ministero avrebbe dovuto attivarsi per avere il nome dei responsabili prima di aver concluso l'indagine relativa alla sussistenza dei profili obiettivi dell'illecito).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)