Sez. 2, Sentenza n. 9311 del 18/04/2007 (Rv. 596396 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | - Notificazione degli estremi della violazione - Termini ex art. 14 della legge n. 689 del 1981 - Decorrenza - Momento iniziale - Dall'esito del procedimento di accertamento - Individuazione - Tempo necessario alla valutazione dei dati afferenti agli elementi soggettivi e oggettivi dell'infrazione - Rilevanza - Criteri - Valutazione riservata al giudice di merito - Fattispecie in tema di violazione delle norme antiriciclaggio.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE
In tema di sanzioni amministrative, nel caso di mancata contestazione immediata della violazione, l'attività di accertamento dell'illecito non coincide con il momento in cui viene acquisito il "fatto" nella sua materialità, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti e afferenti agli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione e, quindi, della fase finale di deliberazione, correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita sì da valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione. Compete, poi, al giudice di merito determinare il tempo ragionevolmente necessario all'Amministrazione per giungere a una simile, completa conoscenza, individuando il "dies a quo" di decorrenza del termine, tenendo conto della maggiore o minore difficoltà del caso concreto e della necessità che tali indagini, pur nell'assenza di limiti temporali predeterminati, avvengano entro un termine congruo essendo il relativo giudizio sindacabile, in sede di legittimità, solo sotto il profilo del vizio di motivazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva annullato, in quanto emesso tardivamente, il provvedimento del Ministero del Tesoro, irrogativo di sanzioni amministrative a carico di un direttore di filiale bancaria e della banca per omessa segnalazione di alcune operazioni finanziarie, senza valutare adeguatamente la complessità delle indagini in materia di riciclaggio, che non potevano ritenersi automaticamente concluse alla data di compilazione e ricezione della nota informativa degli organi addetti alla vigilanza, nella quale non compariva, tra l'altro, il nominativo del direttore della filiale).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 03/05/1991 num. 143 art. 3, Decreto Legge 03/05/1991 num. 143 art. 5, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Legge 05/07/1991 num. 197 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)