Sez. 2, Sentenza n. 8456 del 11/04/2006 (Rv. 588336 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Notifica degli estremi della violazione - Termine - Decorrenza - Criteri - Accertamento - Valutazione del giudice di merito.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE
In tema di illeciti amministrativi, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione, il "dies a quo" per il computo del termine di novanta giorni previsto dall'art.14 della legge n.689 del 1981 entro il quale può utilmente avvenire la contestazione mediante notifica, va inteso come comprensivo anche del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti gli elementi dell'infrazione, spettando poi al giudice di merito valutare la congruità , se eccepita, del tempo impiegato dall'Amministrazione per giungere alle proprie determinazioni.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)