Sez. 3, Sentenza n. 2559 del 22/05/1978 (Rv. 391904 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - PREGIUDIZIALITA - SOSPENSIONE DEL PROCESSO CIVILE - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - IN SEDE DI LEGITTIMITA - DIVIETO.*
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - PREGIUDIZIALITA - SOSPENSIONE DEL PROCESSO CIVILE - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - IN SEDE DI LEGITTIMITA - DIVIETO.*
Per la sospensione necessaria del giudizio civile fino all'esito di un processo penale, ai sensi dell'art 295 cod proc civ e dell'art 3 cod proc pen, e necessario che la cognizione del reato influisca sulla decisione della causa civile e che l'Azione penale sia stata effettivamente iniziata. L'accertamento delle predette condizioni e rimesso alla valutazione del giudice del merito e non puo essere compiuto per la prima volta in Sede di legittimita. (V 4371/76, mass n 383081; (V 3565/76, mass n 382319; (V 1524/76, mass n 380270).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)