Sez. 1, Sentenza n. 2704 del 04/05/1981 (Rv. 413467 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA - APPLICABILITA - LIMITI - FATTISPECIE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA - APPLICABILITA - LIMITI - FATTISPECIE.*
Poiche il ricorso per Cassazione avverso pronuncia della commissione tributaria centrale, non espressamente previsto o regolamentato dalla nuova disciplina del contenzioso tributario introdotta dal DPR 26 ottobre 1972 n 636, e proponibile in base all'art 111 cost, resta soggetto all'integrale applicazione delle norme del codice di rito, ivi compresa quella prevista dal secondo comma dell'art 327 di detto codice, l'esperibilita del ricorso medesimo non e preclusa dal decorso del termine annuale fissato dal primo comma dell'art 327 citato, ove la parte, che non ha partecipato al giudizio, dimostri di non aver avuto conoscenza del processo medesimo per nullita della citazione o della notificazione (nella specie: all'interessato non era stato dato avviso della data fissata per la decisione, ai sensi dell'art 27, terzo comma, del DPR suindicato e l'interessato stesso non aveva spiegato attivita difensiva). (V 226/81, mass n 410635; (V 4874/80, mass n 408698; (V 4845/80, mass n 408673).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 27 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)