Sez. 1, Sentenza n. 226 del 10/01/1981 (Rv. 410635 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - DECISIONE DEL RICORSO - IN GENERE - IMPUGNAZIONE IN CASSAZIONE - AMMISSIBILITA - TERMINE LUNGO - APPLICABILITA - DECORRENZA - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - APPLICABILITA - PROROGA DISPOSTA DA DL N 788 DEL 1972 - INAPPLICABILITA ALLE CONTROVERSIE IN TEMA DI IMPOSTE DIRETTE.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - DECISIONE DEL RICORSO - IN GENERE - IMPUGNAZIONE IN CASSAZIONE - AMMISSIBILITA - TERMINE LUNGO - APPLICABILITA - DECORRENZA - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - APPLICABILITA - PROROGA DISPOSTA DA DL N 788 DEL 1972 - INAPPLICABILITA ALLE CONTROVERSIE IN TEMA DI IMPOSTE DIRETTE.*
Poiche il ricorso per Cassazione avverso pronuncia della commissione tributaria centrale, non espressamente previsto o regolamentato dalla nuova disciplina del contenzioso tributario introdotta dal DPR il ottobre 1972, n 636, e proponibile in base all'art 111 della Costituzione, resta oggetto all'integrale applicazione delle norme del codice di rito, ivi compresa quella dettata dall'art 327 di detto codice, l'esperibilita del ricorso medesimo e preclusa dopo il decorso del termine di un anno dalla pubblicazione di quella pronuncia, effettuata ai sensi e nei modi di cui al primo ed al secondo comma dell'art 38 del citato decreto, indipendentemente dalla notifica della pronuncia stessa. Tale termine e soggetto alla sospensione durante il periodo feriale, secondo la previsione della legge 7 ottobre 1969, n 742, ma non anche, ove si verta in tema di imposte dirette, alla proroga disposta dal DL 18 dicembre 1972, n 788 (rinnovata da successive Disposizioni, fino all'ultima contenuta nel DL 10 dicembre 1976, n 798), la quale riguarda le sole controversie in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari. (Conf 4874/80, mass n 408698 (Conf 4545/80, mass n 408673; (Conf 553/80, mass n 408673; (Conf 5286/79, mass n 401881).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 38 CORTE COST., Decreto Legge 18/12/1972 num. 788, Decreto Legge 10/12/1976 num. 798 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)