Sez. 1, Sentenza n. 6187 del 17/04/2003 (Rv. 562268 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Equa riparazione (diritto alla) - Domanda proposta nel corso dello stesso grado di giudizio cui si riferisce il ritardo - Ammissibilità - Fondamento.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
Nella disposizione dell'art. 4 della legge 24 marzo 2002, n. 89 sull'equa riparazione del danno derivante dalla irragionevole durata dei processi, secondo cui la domanda di riparazione può essere proposta anche "durante la pendenza del procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata", l'espressione "pendenza del procedimento" non deve essere interpretata nel senso, restrittivo, che essa non sia comprensiva del grado di giudizio in cui si è manifestato il ritardo, di guisa che resti esclusa la proponibilità della domanda nel corso di quel grado a causa della violazione, in caso contrario, del principio del giudice naturale (art. 25 Cost.) conseguente alla possibilità, insita nel sistema, di una astensione o ricusazione di quel giudice conseguenti ad un'azione di responsabilità o ad un procedimento disciplinare promossi nei confronti del magistrato. Infatti, il promovimento di quella azione o procedimento dipendono da autonomi presupposti, non identificabili nel mero mancato rispetto del termine ragionevole di durata, che invece costituisce condizione sufficiente del sorgere dell'obbligazione indennitaria (e non risarcitoria) dell'Amministrazione avente ad oggetto l'equa riparazione.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 4 CORTE COST., Costituzione art. 25
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)